Cassation appeal dismissed for non-compliance with admissibility requirements regarding the timing of legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal, concerning the subjective element of the crime, was not previously raised as a specific reason during the appellate proceedings. The defense had instead focused on the lack of proof for material participation, while the appellate court had already addressed the issue of conscious participation to the insurance fraud. Consequently, the appeal was rejected due to the failure to adhere to procedural rules on the timing of legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal were not previously deduced as specific reasons in the appellate judgment, particularly when the appellate court has already addressed the substantive issues raised by the defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAUCHELLA VINCENZO nato a SESSA AURUNCA il 20/06/1965 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Vincenzo Sauchella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto all'imputato, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello dove la difesa aveva insistito, piuttosto, sull'assenza di prova del concorso materiale del ricorrente; la Corte di appello, in ogni caso, ha motivato anche sulla consapevole partecipazione del Sauchella alla frode assicurativa fondando la propria diagnosi su argomentazioni rispetto alle quali il ricorso è del tutto silente e assolutamente generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2023 Il Consiglie