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Ordinanza — n. 3864/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3864/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3864/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANI MAURO nato a PESCARA il 22/12/1959 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO letto il ricorso di Mauro Cristiani, letta l'ampia ed articolata memoria difensiva trasmessa in data 21.11.2023; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la sentenza impugnata nella misura in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi proposti nell'interesse del ricorrente, è manifestamente infondato; la Corte d'appello, infatti, ha spiegato che con i motivi nuovi la difesa ha in realtà totalmente modificato la sua impostazione dal momento che, con i motivi di appello originari, non contestando la riconducibilità della condotta al ricorrente, ne aveva contestato la rilevanza penale laddove, con quelli depositati ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., ha censurato la stessa riferibilità soggettiva del fatto in capo all'imputato; la Corte si è così conformata al principio secondo cui la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr., da ultimo, Sez. 6 - , n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01); rilevato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché articolato in fatto e collegato proprio alla nuova prospettazione difensiva introdotta con i motivi nuovi, correttamente apprezzati dalla Corte come non consentiti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3864/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 585, comma quarto, cod. proc. pen., ha censurato la stessa riferibilità soggettiva del fatto in capo all'imputato; la Corte si è così conformata al principio secondo cui la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr., da ultimo, Sez. 6 - , n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01); rilevato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché articolato in fatto e collegato proprio alla nuova prospettazione difensiva introdotta con i motivi nuovi, correttamente apprezzati dalla Corte come non consentiti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione sostituzione dei motivi motivazione del mutamento giurisprudenza revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANI MAURO nato a PESCARA il 22/12/1959 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO letto il ricorso di Mauro Cristiani, letta l'ampia ed articolata memoria difensiva trasmessa in data 21.11.2023; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la sentenza impugnata nella misura in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi proposti nell'interesse del ricorrente, è manifestamente infondato; la Corte d'appello, infatti, ha spiegato che con i motivi nuovi la difesa ha in realtà totalmente modificato la sua impostazione dal momento che, con i motivi di appello originari, non contestando la riconducibilità della condotta al ricorrente, ne aveva contestato la rilevanza penale laddove, con quelli depositati ai sensi dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., ha censurato la stessa riferibilità soggettiva del fatto in capo all'imputato; la Corte si è così conformata al principio secondo cui la facoltà di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr., da ultimo, Sez. 6 - , n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01); rilevato che il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché articolato in fatto e collegato proprio alla nuova prospettazione difensiva introdotta con i motivi nuovi, correttamente apprezzati dalla Corte come non consentiti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il Consigliere Estensore Il Pre