Italian Court dismisses appeal on sentencing and probation denial due to discretionary judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Kordhaku Sejdi inadmissible, rejecting claims regarding sentencing quantification and the denial of conditional suspension. The court found the first ground infounded because the lower court's sentence was significantly below the statutory average, rendering detailed justification unnecessary under established precedent. Furthermore, the second ground was rejected as the decision on probation denial relied on discretionary assessments of mitigating circumstances that could not be challenged at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a sentence is significantly below the statutory average, the mere reference to Article 133 suffices for adequacy, and appeals challenging discretionary decisions on probation denial based on such assessments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KORDHAKU SEDI nato il 15/08/1992 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Kordhaku Sejdi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la quantificazione della pena è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e che, comunque, ha portato la Corte a confermare il trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice in termini che si collocano ben al di sotto della media edittale, essendo assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); ritenuto che il secondo motivo del ricorso attinge la decisione con cui la Corte ha escluso il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena sorreggendo, tuttavia, la sua decisione con argomenti che, avuto riguardo alla complessiva valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio (cfr., ad esempio, pag. 3 in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche), non sono censurabili in questa sede, tenuto conto della natura discrezionale dell'apprezzamento, affidato ad una congiunta e complessiva considerazione di tutti gli elementi evocati dall'art. 133 cod. pen.. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il Consigliere Estensor