Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and second motive lacks independent criminal provision basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning on criminal liability and the application of penal law, but the Court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal. Furthermore, the Court ruled that the mitigated circumstance cited does not constitute an independent crime, meaning it cannot affect the statute of limitations based on the primary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Appeals must not merely reiterate facts already decided, and mitigated circumstances under Art. 648 do not create independent crimes for prescription purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AXHAMI GERALD nato il 24/06/1995 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Axhami Gerald, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l'erronea applicazione della legge penale, è formulato in termini non consentiti in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione congrua ed esaustiva (cfr., pag.
4) oltre che, per altro verso, interamente "in fatto" e funzionali a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda inidonea, in ogni caso, ad incidere sulla configurabilità del delitto di ricettazione ritenuto da entrambi i giudici di merito; rilevato che il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato ponendosi in contrasto con l'univoco e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui è assolutamente pacifico che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non integra una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01). considerato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Roma 5/12/2023 Il Consigliere est. Pierluigi Cianfrocca Il Presidente D E' Sergio