Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3860/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal qualification grounds and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3860/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Sulcis Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in qualifying the crime as money laundering rather than receiving stolen goods, claiming a lack of specific intent. The court rejected this, noting the appeal's legal grounds were improper for cassation review and that the lower court correctly applied established case law regarding the distinction between the two offenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds concern the qualification of facts or subjective elements, as these require a re-evaluation of evidence which belongs to the jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal qualification of facts subjective element money laundering receiving stolen goods cassation review court costs ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri
Sez. 2, n. 57805 del 07/12/2018, Scalisi
Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULCIS GIUSEPPE nato a VILLACIDRO il 25/03/1963 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Sulcis Giuseppe, considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale, cumulativamente, si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione del fatto ed all'elemento soggettivo, è formulato in termini non consentiti dalla legge in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato; quanto a quest'ultimo profilo, infatti, la difesa finisce con il sollecitare una rivalutazione degli elementi fattuali già compiutamente e conformemente apprezzati in sede di merito dove si è dato conto della differenza, in punto di elemento soggettivo, tra il delitto di ricettazione e quello di riciclaggio, per il quale è richiesto il (solo) dolo generico consistente nella consapevolezza della funzionalità della condotta ad ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa del bene (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379 - 01); quanto al primo profilo, si tratta di un rilievo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie avendo la Corte d'Appello adeguatamente spiegato (cfr., pagg. 8-9 della sentenza impugnata) che le modalità della condotta, consistente nella consegna di beni preziosi di origine furtiva ad un "Compro oro", avevano realizzato quella "sostituzione" del bene di origine delittuosa con altra utilità, richiesto dalla norma incriminatrice (cfr., per una fattispecie analoga, Sez. 2 - , n. 57805 del 07/12/2018, Scalisi, Rv. 274490 - 01, in cui la Corte ha spiegato che integra il delitto di riciclaggio e non quello di ricettazione, la condotta di colui che dopo avere ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso); da ultimo giova ribadire che il delitto di riciclaggio sussiste anche laddove la condotta dell'agente si sia limitata a rendere più difficoltoso l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/202