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Ordinanza — n. 3859/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as argument lacks specificity and merely repeats rejected grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3859/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Paolo Lipari inadmissible due to a lack of specific legal grounds. Lipari argued for a finding of non-punishment under Article 649 of the Penal Code, but the court found his reasoning merely repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and Lipari was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law lacks specificity and merely reproduces reasons already discussed and rejected by the court of second instance with correct logical and legal arguments.

Parole chiave

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lack of specificity repetitive arguments non-punishment ground inadmissible appeal Article 649 penal code parentela reati contro la famiglia furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI PAOLO nato a SALEMI il 01/05/1990 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lipari Paolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.649 cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente