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Ordinanza — n. 3857/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds in prevention proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3857/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were too generic and lacked specific argumentation. The appellant merely repeated facts already rejected by the lower court without providing new legal reasoning or demonstrating a lack of coherence in the decision. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict requirements for challenging judgments in prevention proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a), c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if based on generic grounds that merely repeat facts already rejected or lack the necessary correlation between the decision's reasoning and the grounds of appeal.

Parole chiave

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prevention proceedings inadmissible appeal generic grounds lack of specificity cassation admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame nel merito motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione - che è ammesso soltanto per violazione di legge - l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 360, n. 1, lett. a), c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello
pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv.
Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U.
Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv.
Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico
272723 - 01; Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv.
Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci
266365 - 01; Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv.
Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B.
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano
253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO SANTO nato a CATANIA( ITALIA) il 15/11/1966 avverso il decreto del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Strano Santo; premesso che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione - che è ammesso soltanto per violazione di legge - l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01;

Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 - 01; Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01); che è, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi; ritenuto che i motivi di ricorso contrassegnati dalle lettere a), b), c), d), f) sono assolutamente generici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, le doglianze si limitano ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese; ritenuto che il motivo contrassegnato dalla lett. e) è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse doglianze in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere