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Ordinanza — n. 3856/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and prior grant of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3856/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nappo Massimo inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued for the exclusion of criminal liability due to the minor nature of the offense and the recognition of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first ground was unsupported by logical or legal arguments and the second ground was already addressed by the first-instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or if the alleged errors were already resolved by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mitigating circumstances minor offense exclusion procedural costs pericolo per l'incolumità pubblica minaccia all'ordine pubblico pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPO MASSIMO nato a NAPOLI il 26/06/1973 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nappo Massimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto privo di specificità e manifestamente infondato in quanto le predette attenuanti erano già state concesse dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente