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Ordinanza — n. 3854/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and failure to deduce ex officio grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3854/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for necessity and challenged the lower court's reasoning regarding her acceptance of hospitality, but the court found these arguments lacked specificity and were already rejected on appeal. The court further held that the third ground regarding 'particular leniency' was not properly deduced in the appellate judgment, rendering the entire appeal invalid under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely repeating arguments already rejected or if it fails to properly deduce ex officio grounds of non-punishability required by law.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity ex officio grounds particular leniency procedural defect minaccia non comprovata pericolo di fuga pericolo concreto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
3); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 581, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio
Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev
Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione
Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n.
Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, Casu
25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, Casu; Sezione 2, n.
Sezione 2, n. 30590 del 29/3/2023, Rifici
31777 del 28/4/2023, Casu; Sezione 2, n. 30590 del 29/3/2023, Rifici; Sezione 6, n.
Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, Camerano Spelta Rapini
30590 del 29/3/2023, Rifici; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv.
Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio
284160- 01; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIO REBECCA nato a SALUZZO il 20/04/1997 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mattio Rebecca; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomenti in palese contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560), espressamente richiamato dal giudice del gravame a pagina 4 per respingere la doglianza già proposta con l'atto di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione per travisamento della prova dal momento che l'imputata si sarebbe limitata ad accettare l'ospitalità del figlio dell'assegnatario dell'immobile, è privo di specificità perché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e che il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è deducibile a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sezione 4, n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev;

Sezione 3, n. 25301 del 11/5/2023, Guccione; Sezione 2, n. 31777 del 28/4/2023, Casu; Sezione 2, n. 30590 del 29/3/2023, Rifici; Sezione 6, n. 5922 del 19/1/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160- 01; Sezione 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02); ritenuto che nel caso di specie il motivo non risulta essere stato dedotto in appello e che quello del ricorso per cassazione è del tutto generico ed assertivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere est