Cassation appeal dismissed as inadmissible because the order rejecting penalty application is not a final, directly appealable decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the Tribunal's order rejecting the request for penalty application is not a final decision. The applicant argued for direct review, but the Court held that such orders are merely intermediate steps subject to later review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An order rejecting a request for the application of penalty is not a final, directly appealable decision under the principle of taxativity of appeals and must be challenged only upon the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFEWORKI GHEBREYESUS YODIT nato il 30/07/1972 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
riu)4 c. Considerato che Ghebreyesus Yodit Afeworki ricorre ~ratmerrtgt--- percassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Genova ha respinto la sua istanza di applicazione di pena; ricordato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., «non è, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo, in quanto la richiesta può essere riproposta e che la scelta reiettiva può essere sottoposta ai giudici delle fasi successive, sicché è ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (ex multis Sez 6., n. 33764 del 21/06/2021, Satta, Rv. 281933;
Sez. 4, n. 16164 del 15/04/2021, Vaglio, 281383; Sez. 7, n. 38931 del 27/05/2016, Mangini, Rv. 268476); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr ìden