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Ordinanza — n. 3848/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant failed to use a qualified defense lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Verdiani's personal appeal inadmissible because he failed to engage a qualified defense lawyer as required by the 2017 legislative reform. Although the appellant argued for the right to self-representation, the court noted that the new law mandates professional representation for appeals to the Supreme Court. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 63, legge 103/2017; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The requirement for a qualified defense lawyer in criminal appeals to the Court of Cassation is mandatory and renders a personal appeal without such representation inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense lawyer requirement legislative reform 2017 personal appeal limitation court of cassation procedure diritto a un difensore legittimazione a ricorrere procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA1.dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Marcello Verdiani ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo del Tribunale di sorveglianza di Perugia; ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s'impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore