Italian court dismisses appeal for attempted murder as inadmissible due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Viesto's appeal against his attempted murder conviction inadmissible. Viesto argued that the lower court failed to examine statutory acquittal grounds and that the victim's absence indicated the defendant did not execute the order to meet her. The court rejected this, noting the appeal was non-specific and merely asserted the correctness of the trial judge's reasoning without providing explicit critical arguments on the facts or law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal must be specific and argumentative; generic assertions opposing the lower court's motivation without explicit critical grounds on facts or law render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIESTO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/07/1967 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Luigi Viesto ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di tentato omicidio pluriaggravato ai danni di Walter De Cristofaro e, con un unico motivo di ricorso, deduce il mancato vaglio da parte della Corte territoriale della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rimarcando l'assenza di elementi per la configurabilità del reato de quo in considerazione della circostanza che la mancata presentazione della vittima in occasione dell'agguato sarebbe sintomatica dell'avere il ricorrente omesso di eseguire l'ordine impartito di concordare l'appuntamento con la vittima; rilevato che il ricorso si appalesa completamente a-specifico oltre che rivalutativo poiché, a fronte dell'articolata motivazione del Giudice di merito - che ha chiarito (p. 7 e s. della sentenza impugnata) come dalle convergenti dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia (Spiniello, Masucci e Moscatello) emergessero le specifiche condotte di concorso poste in essere dal ricorrente nella fase organizzativa e preparatoria, con particolare riguardo all'incarico di attirare la vittima, cui era legato da amicizia, in un tranello - non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorso ad avversare assertivamente la correttezza della motivazione ;
Ricordato, di contro, che il ragionamento della Corte territoriale in punto di sussistenza della condotta concorsuale del ricorrente, ad onta della mancata presentazione (per cause rimaste ignote) della vittima all'appuntamento, si pone nel solco dell'insegnamento di legittimità secondo cui «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo» (da ultimo, Sez. 1 n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282) ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estenso