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Ordinanza — n. 3846/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal claiming prescription of crime after prior annulment with remand to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3846/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the criminal offense had prescribed before the annulment with remand. The defense argued prescription based on a prior annulment, but the court distinguished this from a partial appeal, noting that annulment with remand preserves the res judicata of unchallenged points. Consequently, the court found the statute of limitations had not expired and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: In cases of annulment with remand not concerning fact-finding, the unchallenged portions of the original judgment acquire res judicata, preventing the declaring judge from ruling on prescription that may have accrued prior to the annulment.

Parole chiave

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annulment with remand res judicata partial statute of limitations criminal prescription inadmissible appeal termine di sospensione revoca della sospensione condizionale restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 160 c.p.p.
Art. 612 cod. pen.
226646); ritenuto, sotto altro e assorbente profilo, che nessuno dei reati si è prescritto prima della sentenza di annullamento con rinvio e, segnatamente, non quello di cui all'art. 612 cod.
Art. 582 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 612 cod. pen
226646); ritenuto, sotto altro e assorbente profilo, che nessuno dei reati si è prescritto prima della sentenza di annullamento con rinvio e, segnatamente, non quello di cui all'art. 612 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 489 del 9 settembre 2021, Garofalo
Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, Malventi
Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, Talarico
Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici
Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCOMANNO FRANCESCO nato a CIRO MARINA il 07/05/1978 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Francesco Saccomanno, ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di annullamento della Sezione Quinta di questa Corte in data 8 novembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone in data 19 luglio 2018, ha rideterminato la pena allo inflittagli in seicento euro di multa e - sia con l'atto di ricorso, sia con i motivi nuovik07,Ta memoria difen~- eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 30 agosto 2022 (come peraltro già segnalato al Giudice del rinvio con conclusioni scritte tempestivamente inviate a mezzo pec) e, pertanto, precedentemente alla sentenza rescindente; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato e preliminarmente rilevato che, a conforto della propria tesi, la difesa allega giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 489 del 9 settembre 2021, Garofalo, n.m.) eccentrica rispetto al caso che ci occupa, nel quale vi è stato un precedente annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio; ricordato, invece, che il principio che si attaglia al caso di specie è quello secondo cui «Ai fini della prescrizione, sono diversi gli effetti, di un annullamento parziale di una sentenza con giudizio di rinvio non inerente all'accertamento del fatto o la responsabilità dell'imputato, rispetto al caso di impugnazione parziale di alcuni capi o punti di una sentenza.

Nel primo caso si verifica il passaggio in giudicato dei capi o dei punti della sentenza non annullati per cui la prescrizione eventualmente maturata nel frattempo o già maturata in precedenza, ma non rilevata, non può essere dichiarata dal giudice di rinvio. Nel secondo caso, non formandosi alcun giudicato parziale, ma solo una preclusione di ordine processuale al riesame dei punti della sentenza non impugnati, tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute possono essere dichiarate» (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828;

Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, Talarico, Rv. 242494; con peculiare riferimento all'ipotesi all'estinzione precedentemente maturata, cfr. Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646); ritenuto, sotto altro e assorbente profilo, che nessuno dei reati si è prescritto prima della sentenza di annullamento con rinvio e, segnatamente, non quello di cui all'art. 612 cod. pen. commesso nel gennaio 2014 il cui termine prescrizionale - considerate le sospensioni di 404 giorni all'udienza del 6 maggio 2016 (per il rinvio su accordo delle parti), di 113 giorni all'udienza del 14 marzo 2018 (per adesione del difensore all'astensione dalle udienze), infine di 63 giorni all'udienza del 5 luglio 2018 - è spirato il 27 gennaio 2023; non quello di cui all'art. 582, commesso il 16 febbraio 2014, il cui termine di prescrizione - avuto riguardo alle suindicate sospensioni - è spirato il 12 febbraio 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28