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Ordinanza — n. 3845/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of personal representation by a qualified defense attorney post-2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3845/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to be represented by a qualified defense attorney as required by the 2017 legislative reform. Although the appellant argued for the right to file a personal cassation appeal, the court relied on a prior precedent confirming that the legislature's decision to require technical representation does not limit defense faculties. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The requirement for personal cassation appeals to be filed by qualified defense attorneys is a valid legislative discretion that does not infringe constitutional rights or ECHR Article 6.

Parole chiave

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cassation appeal personal representation defense attorney legislative reform inadmissible appeal qualified counsel court costs diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017
103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l'art.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLAVICINI GIULIANO nato a PONTE NIZZA il 02/07/1958 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giuliano Pallavicini ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo del Tribunale di sorveglianza di Milano; ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s'impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per assenta violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il