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Ordinanza — n. 3844/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal against irregular visit scheduling under differentiated regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3844/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan prison tribunal's rejection of the prisoner's complaint. The detainee argued that irregular visit intervals violated his right to monthly family contact, citing a specific precedent allowing close spacing. The court rejected this, ruling that the prison administration's thirty-day interval schedule constitutes a reasonable exercise of discretion balancing security needs against the prisoner's legitimate interest in maintaining relationships.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 16 Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017: The prison administration's regulation of visit intervals under the differentiated regime represents a lawful exercise of discretionary power to balance security concerns with the detainee's legitimate interest in maintaining family ties.

Parole chiave

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differentiated prison regime prisoner visit rights administrative discretion security vs. human rights inadmissible appeal family contact intervals penitentiary administration corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
Considerato che Giovanni Letizia, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n.
Art. 16 Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10462 del 25/11/2016, Santafede
Sez. 1, n. 23945 del 26/06/2020, Capizzi
Sez. 1, n. 5446 del 15/11/2019, Amato
Sez. 1, n. 22298 del 10/01/2023, Palazzolo
278180; Sez. 1, n. 22298 del 10/01/2023, Palazzolo, n.m.; Se.
Sez. 1, n. 49577 del 14/09/2022, Licciardi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETIZIA GIOVANNI nato a AVERSA il 24/11/1980 avverso l'ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giovanni Letizia, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la decisione della Casa circondariale in cui egli è ristretto, con la quale, in applicazione dell'art. 16 della Circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, gli è stato vietato di fare colloqui, visivi e\o telefonici, a distanze di tempo regolari, ma non con cadenze rigidamente prefissate, imponendo che detti colloqui dovessero avere luogo a distanza di circa trenta giorni l'uno dall'altro; considerato, in particolare, che il ricorrente deduce che - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice specializzato -in materia, vertente in ambito di diritti soggettivi del detenuto, il diritto del detenuto di avere colloqui coi familiari nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari non impedisce l'accorpamento degli stessi in modo da consentirne lo svolgimento in giorni ravvicinati, come statuito dalla Corte di legittimità in Sez. 1, n. 10462, del 25/11/2016, dep. 2017, Santafede, Rv. 269515; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta un enunciato ermeneutico in contrasto con la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che, superando la risalente e isolata decisione citata dal ricorrente, ha invece affermato il principio secondo cui «In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell'art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, preveda, per i detenuti sottoposti a tale regime, che i colloqui visivi e telefonici abbiano luogo a distanza di circa trenta giorni l'uno dall'altro, con conseguente esclusione della possibilità di accorpamento degli stessi rispettivamente alla fine del mese e all'inizio di quello successivo, atteso che detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione dal comma 2-quater, lett. b), del citato art. 41-bis in punto di concreta disciplina delle modalità di fruizione dei colloqui, contemperando il diritto del detenuto - per l'effetto degradato ad interesse legittimo - a coltivare i legami relazionali più stretti con l'esigenza organizzativa - funzionale alla tutela della sicurezza pubblica - di diluire i flussi di informazioni che, in occasione dei colloqui, nonostante i controlli, potrebbero intervenire tra il detenuto e gruppi di criminalità esterni» (Sez. 1, n. 23945 del 26/06/2020, Capizzi, Rv. 279526;

Sez. 1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, Rv. 278180; Sez. 1, n. 22298 del 10/01/2023, Palazzolo, n.m.; Se. 1, n. 49577 del 14/09/2022, Licciardi, n.m); ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore