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Ordinanza — n. 3843/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal as grounds are repetitive or manifestly unfounded regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Carlo Di Iorio inadmissible, rejecting his claims regarding the judicial record and sentencing proportionality. The court ruled that the first ground was repetitive of issues already resolved by lower courts, while the second ground was unfounded because the retrial judge applied a different statutory framework resulting in a lighter sentence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the frivolity of the challenge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 175 c.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of previously examined issues or manifestly unfounded, particularly when the retrial results in a lighter penalty under a different legal framework.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetitive ground rejection manifestly unfounded claim reformatio in peius rule sentencing proportionality conditional suspension benefit judicial record certification ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 175 c.p.
Art. 635 c.p.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
art. 175 cod. pen
art. 635 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 17 luglio 1975 n. 225 della Corte costituzionale
Sentenza 7 giugno 1984 n. 155 della Corte costituzionale
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI IORIO CARLO nato il 15/03/1976 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Carlo Di Iorio ricorre per cassazione avverso la sentenza, con la quale la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte in data 14 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza in data 8 aprile 2019, ha rideterminato la pena nei suoi riguardi in sei mesi di reclusione ed ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della stessa pena e deduce due motivi; considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati - è motivo non consentito siccome reiterativo di analoga censura adeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale che, difatti, ha escluso il beneficio sulla scorta della precedente condanna (p. 5 della sentenza impugnata), laddove il ricorrente si è limitato a invocare l'erroneità della mancata concessione del beneficio, senza dedurre l'eventuale sussistenza dei presupposti per la reiterazione del beneficio, che dev'essere contenuto nel limitato ambito dell'ipotesi di reato anteriormente commesso, nell'interpretazione data all'art. 175 cod. pen. dalle pronunce di parziale illegittimità costituzionale della norma dell'art. 175 cod. pen. di cui alle sentenze 17 luglio 1975 n. 225 e 7 giugno 1984 n. 155 della Corte costituzionale; ritenuto del pari manifestamente infondato il secondo motivo, con il quale deduce la violazione del divieto dì reformatio in peius quanto all'individuazione della pena che, nel giudizio di rinvio, non avrebbe rispettato il criterio di proporzionalità rispetto a quella parametrata con la sentenza annullata; premesso, invero, che la sentenza rescindente aveva limitato l'annullamento al bilanciamento tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, tale essendo la minaccia all'epoca del commesso reato di danneggiamento; rilevato che il Giudice del rinvio, dopo avere operato il bilanciamento negletto nel primo giudizio di appello, ha individuato la pena sulla scorta della diversa cornice edittale, ponendosi certamente nel range legale (ossia da 15 giorni a un anno, in applicazione del primo comma dell'art. 635 cod. pen. nel testo previgente) e rilevato altresì che la pena così individuata è inferiore rispetto a quella irrogata con la sentenza di appello oggetto di annullamento; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere est