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Ordinanza — n. 3840/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by De Maria and Perrella inadmissible without formalities. The defendants had previously agreed in the Court of Appeal to accept a specific sentence, thereby waiving all other grounds for appeal. The court ruled that this procedural waiver precludes the Supreme Court from reviewing issues not included in the original appeal or the agreed sentencing terms.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a second-instance judgment rendered pursuant to Art. 599-bis is inadmissible if the grounds for appeal were waived by the parties' agreement on the sentence in the lower court.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds sentencing agreement inadmissible cassation appeal procedural preclusion Art. 599-bis code concorso di motivi di sospensione rinuncia a pretese di salario rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
4(1, X2R cassazione avvers~a Corte di appello di Napoli in data 28'rarzir'2023; rilevato che i ricorsi sono stati presentati avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278170); ritenuto che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
art. 129 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
277196); ritenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE MARIA ANTONIO nato a NAPOLI il 27/09/1988 PERRELLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 13/06/1988 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI[dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Antonio De Maria e Francesco Perrella ricorrono per 0. 4(1, X2R cassazione avvers~a Corte di appello di Napoli in data 28'rarzir'2023; rilevato che i ricorsi sono stati presentati avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo»; ricordato che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); rilevato che la rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); ritenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; considerato altresì che, nel caso in esame, gli imputati ed il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento del motivo concernente la misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura da parte dell'imputato; ribadito, a quest'ultimo proposito, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art. 599-bis con. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l'appello in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); ritenuto che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settem