Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of personal representation by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally without the mandatory representation of a qualified defense attorney. The appellant argued for personal filing rights, but the court noted that the 2017 law removed the option for personal appeals in criminal proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the payment of court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The requirement for personal representation by a qualified defense attorney in cassation appeals is mandatory and renders personal filing inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA IGNAZIO nato a CATANIA il 20/04/1954 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alre parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visto il ricorso, così correttamente qualificato, da parte della Corte di appello di Catania, l'incidente di esecuzione originariamente proposto da Ignazio De Luca avverso il provvedimento con il quale la stessa Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta; ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s'impone l'inammissibilità dei ricorso; rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, ii ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. perì., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per assenta violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e ai versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 I