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Ordinanza — n. 3829/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming temporal distance fails to negate criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3829/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's argument that temporal distance alone negates criminal continuity. The appellant argued the lower court ignored established jurisprudence requiring proof against specific premeditation when crimes occur years apart. The court ruled the lower court correctly applied binding precedent, noting that while crimes were homogeneous, the two-year gap justified treating them as separate rather than continuous.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2 cod. pen.: The court established that temporal distance between crimes is sufficient to negate criminal continuity unless specific premeditation is proven, and the lower court correctly applied this principle to separate the offenses.

Parole chiave

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criminal continuity temporal distance premeditation execution judge cassation inadmissibility sospensione di pena esecuzione fiscale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Marco Pagano ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che Marco Pagano ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia
Cass. Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO MARCO nato a NAPOLI il 06/05/1987 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Marco Pagano ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe reso una motivazione insoddisfacente in punto di insussistenza dell'unicità di disegno criminoso, trascurando che la distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente ad escludere l'unitaria anticipata ideazione; rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel «caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass.

Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537); rilevato che nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo di tale principio e, pur rilevando che si tratta di reati omogenei, ha utilizzato, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso, la distanza temporale (di oltre due anni), laddove invece ha ritenuto di unificare ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. i fatti strettamente contigui (del 5 e del 7 febbraio 2009) giudicati con le sentenze sub 2) e 3) del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore I