Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new facts or legal arguments in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Biagio Bifulco inadmissible against a lower court's order rejecting his request for sentence continuation. Bifulco argued the trial judge omitted to evaluate his defense memorandum, but the court found this complaint insufficient as no new facts or legal grounds were presented. Consequently, the appeal was rejected, and Bifulco was ordered to pay court costs and a fine for the frivolity of the challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. Pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal against an execution order is inadmissible if the appellant fails to demonstrate new facts or legal arguments, merely complaining about the omission of prior defense materials without substantiating a fresh claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFULCO BIAGIO nato a OTTAVIANO il 06/02/1956 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Biagio Bifulco ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. Pen., la sua istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva della quale, invero, non ha fatto alcuna menzione nei provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; rilevato, invero, che il provvedimento è stato reso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e che, secondo il motivato avviso del Giudice dell'esecuzione, si trattava di mera riproposizione di istanza già respinta nell'ambito di precedente incidente di esecuzione e che nessun elemento nuovo, in fatto ovvero in diritto, era stato dedotto con l'istanza, pur come integrata dalla memoria difensiva; rilevato altresì che con tale motivazione la difesa non si confronta, limitandosi a lamentare l'omessa menzione nel provvedimento impugnato della ridetta memoria difensiva, senza peraltro indicare i nova eventualmente trascurati nel provvedimento; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il