Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3822/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding prescription and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3822/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds challenging the lower court's findings. The appellant merely restated arguments already rejected by the appellate court regarding the possession of weapons and the prescription of a separate contravention. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirement for specific factual or legal arguments necessary to overturn the original judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 116 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific grounds; generic reiteration of facts or arguments already decided by the lower court renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific grounds prescription of offense factual re-evaluation reiteration of arguments porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 116 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 330 del 24/05/2023, D'Ambrosio
Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie Vasile Ciprian
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCINNI VINCENZO nato a TARANTO il 21/10/1968 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Vincenzo Piccinní ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale è stata confermata la sua condanna per i reati di cui agli art. 10, 12 e 14 L.n. 497 del 1974 con riferimento alla detenzione ed al porto in luogo pubblico di una pistola lanciarazzi, mentre è stata dichiarata prescritta la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, riguardante il porto senza giustificato motivo di due coltelli; rilevato che il ricorso, vertente sul mancato vaglio di tutti gli elementi necessari per la configurabilità dei reati in materia di armi, si appalesa completamente a-specifico oltre che rivalutativo poiché, a fronte dell'articolata motivazione del Giudice di merito - che ha chiarito che la condanna per entrambi i reati rinveniva dall'essere stato il ricorrente trovato, in luogo pubblico, nelia disponibilità della pistola lanciarazzi senza essere, però, titolare di alcun porto d'armi (non essendo evidentemente idoneo quello posseduto dal padre) - non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorrente a fornire una diversa ricostruzione e, pertanto, sollecitando questa Corte ad una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata; rilevato, altresì, che la censura in punto di vizio di motivazione riguardante la sussistenza della contravvenzione oblitera l'avvenuta declaratoria di prescrizione della stessa ed il principio secondo cui «In tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato» (Sez. 6, n. 330 del 24/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091;S ez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie Vasile Ciprian, Rv. 275219), ciò che il ricorrente non ha fatto, ancora una volta limitandosi a ribadire la tesi già vagliata (dell'altrui titolarità dei coltelli) e superata dal Giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estens