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Ordinanza — n. 3821/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific factual and legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Manzur Agrebi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for non-punishment under specific legal provisions and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already addressed these points. The Court ruled that the appeal was rejected because the appellant failed to provide concrete factual and legal arguments to support his claims, resulting in generic and abstract complaints that do not meet the requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581, c. 1, lett. d) e 591, c. 1, lett. c) cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic or abstract, lacking the specific factual and legal elements necessary to justify a review of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds cassation procedure non-punishment mitigating circumstances court costs specificity requirement circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 3, legge n. 895 del 1967
Considerato che Manzur Agrebi ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna lo ha condannato per il reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n.
Art. 131-bis cod. pen.
895 del 1967 e deduce due motivi di ricorso; ritenuto, quanto al primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 581, c. 1, lett. d) cod. proc. pen.
Art. 591, c. 1, lett. c) cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
895 del 1967 e deduce due motivi di ricorso; ritenuto, quanto al primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017
245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGREBI MANZUR nato il 20/01/1993 avverso la sentenza del 02/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Manzur Agrebi ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna lo ha condannato per il reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 895 del 1967 e deduce due motivi di ricorso; ritenuto, quanto al primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione - che, diversamente da quanto indicato nel ricorso, l'applicazione della causa di non punibilità non ha costituito oggetto di richiesta nel corso del giudizio di merito, come risulta dalla lettura del verbale di udienza del 2 marzo 2023 (in occasione del quale la difesa instava per la qualificazione del fatto ai sensi del comma 3 dell'art. 4 legge n. 895 del 1967, le circostanze attenuanti generiche, il minimo della pena ed i benefici di legge); rilevato che, dunque, il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e che il ricorrente, che ne ha comunque l'onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. 1, lett.

d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione sul punto, essendosi limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell'istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel caso concreto, una valutazione nel senso sollecitato; ricordato che sul punto soccorre il diritto vivente, allorquando richiama l'interprete a sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell'atto di impugnazione che richiede, per l'appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione); ciò che è avvenuto nella specie, essendosi il ricorrente limitato alla richiesta senza correlarla ad alcun elemento in fatto e in diritto; rilevato, quanto al motivo in punto di diniego delle circostante attenuats0 generiche, che la sentenza di merito ha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato i precedenti specifici di cui il ricorrente risulta gravato e l'assenza di elementi - rinvenibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa - suscettibili di positiva valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle. ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere