Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to prove group consumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug possession, arguing the court failed to verify the 'group consumption' hypothesis based on his own statements. The court rejected this claim as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level and unsupported by the investigative findings that the drugs were purchased solely by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing specific, reasoned criticism, and if the alleged violation of the reasonable doubt standard is not substantiated by new evidence or legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTAJ IZMIR nato il 19/11/1991 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Izmir Totaj ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e lamenta la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. in punto di mancata verifica del ragionevole dubbio, fondato sulle dichiarazioni dell'imputato stesso, sull'ipotesi del consumo di gruppo della sostanza stupefacente; ritenuto il motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato; ricordato, sotto un primo profilo, che «E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (da ultimo, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutrtour Sami, RV. 277710); rilevato, sotto altro profilo, che la doglianza a-specifica con la quale il ricorrente torna ad invocare l'ipotesi del consumo di gruppo dello stupefacente è stata esclusa dalla Corte di merito sulla scorta delle risultanze investigative oltre che delle dichiarazioni dello stesso imputato, chiarendo che la sostanza era stata acquistata dal solo imputato senza alcun preventivo con l'altro soggetto che era, pertanto, mero acquirente della stessa; ritenuto che tale motivazione si pone nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Ricorre l'ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l'irrilevanza penale del fatto, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, a condizione che:
a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (ex multis Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere es