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Ordinanza — n. 3817/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal penalty for generic grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Attilio Vincenzo and Carmela Iodice inadmissible. The appellants challenged a lower court ruling that convicted them for a contravention under Article 660 of the Penal Code, arguing violations regarding sentencing parameters and the recognition of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was sufficiently detailed and based on the defendants' specific procedural conduct, which falls within the discretionary domain of the trial judge and is not subject to appellate review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 660 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on generic allegations of sentencing errors or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's decision is adequately reasoned and reflects the exercise of discretionary judgment typical of the trial phase.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal contravention penalty procedural defect appellate review limits Italian Penal Code modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 660 cod. pen.
Considerato che Vincenzo Attilio e Carmela Iodice ricorrono avverso la sentenza in preambolo con la quale il Tribunale di Torre Annunziata li ha dichiarati responsabili della contravvenzione di cui all'art. 660 cod.
Art. 133 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 660 cod. pen
Considerato che Vincenzo Attilio e Carmela Iodice ricorrono avverso la sentenza in preambolo con la quale il Tribunale di Torre Annunziata li ha dichiarati responsabili della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri
269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATTILIO VINCENZO nato a TORRE DEL GRECO il 17/07/1965 IODICE CARMELA nato a TORRE DEL GRECO il 16/05/1966 avverso la sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Vincenzo Attilio e Carmela Iodice ricorrono avverso la sentenza in preambolo con la quale il Tribunale di Torre Annunziata li ha dichiarati responsabili della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. e condannati alla pena di trecento euro di ammenda ciascuno e, con un unico motivo di ricorso, lamentano la violazione delle disposizioni in materia di parametrazione della pena e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e relativo vizio di motivazione; ritenuto del inammissibile per genericità il motivo riguardante le circostanze attenuati generiche poiché la sentenza impugnata - nel fare esplicito riferimento al comportamento processuale degli imputati che non si sono limitati a negare l'addebito, ma hanno accusato di molestie la parte civile - ha motivato in ordine alla assenza di indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione; rilevato che sfugge, del pari, a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la doglianza a-specifica sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estens