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Ordinanza — n. 3815/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for early release due to disciplinary infractions and lack of social reintegration. The court ruled the prisoner's conduct violated the requirement for active participation in rehabilitation. The decision emphasizes that external behavior, not just internal progress, determines eligibility for parole benefits. The court found the lower tribunal correctly applied legal standards regarding disciplinary violations. The appeal was rejected because the prisoner failed to demonstrate genuine adherence to the reintegration process. The final judgment upheld the denial of early release based on established legal principles. The court ordered the appellant to pay court costs and a fine. This case clarifies the criteria for evaluating prisoner behavior in Italian parole proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's rejection of the prisoner's request for early release. The convicted individual, Giuseppe Gallo, had advanced an application for early release based on a specific period of served sentence, arguing for his participation in the rehabilitation process. The court affirmed that disciplinary infractions, such as unauthorized visitors at his residence, demonstrate a lack of adherence to the reintegration process and negate the benefit. Consequently, the court ruled that the prisoner's conduct failed to meet the statutory requirements for early release, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay fines.

Regesto Legislator

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Art. 54 Ord. pen.; Art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: The court must evaluate the prisoner's external conduct and participation in the reintegration process, where disciplinary infractions indicating a refusal of social reintegration justify the denial of early release benefits.

Parole chiave

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early release benefits disciplinary infractions reintegration process social reintegration parole proceedings prisoner conduct Cassazione appeal mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 54 Ord. pen.
Art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt
Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri
Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv.
Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P.
Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra
280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv.
Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, Tabet
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone
Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv.
Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 17427 2 i del 01/02/2011, Palazzo
Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace
È a tal fine necessario che il giudice di sorveglianza proceda a una completa valutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/10/1976 avverso l'ordinanza del 10/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giuseppe Gallo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza Trieste ha confermato quella con la quale il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata, avanzata dal condannato, in relazione al semestre di pena espiata dal 14 giugno 2004 al 14 dicembre 2004; letta la memoria con la quale il ricorrente ha sollecitato l'assegnazione del ricorso alla Prima Sezione; richiamato il principio secondo cui «in tema di concessione della liberazione anticipata, forma oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere» (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, De Witt, Rv. 258743 - 01;

Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355); ricordato altresì che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 - 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 - 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522;

Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428); ribadito che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari le infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel pertinente semestre ben possono essere poste a base della negazione del beneficio, purché esse siano apprezzate nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di risocializzazione, e siano successivamente comparate, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento utile di giudizio (Sez. 1, n. 17427 2 i del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311).

È a tal fine necessario che il giudice di sorveglianza proceda a una completa valutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l'incidenza negativa sulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595-01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo dei richiamati principi, confermando - anche attraverso il richiamo alla motivazione del Magistrato di sorveglianza - il rigetto della libertà anticipata in relazione al semestre in concomitanza con il quale risultava che il condannato avesse posto in essere la condotta costituente infrazione disciplinare (presenza presso l'abitazione di persone non autorizzate), valorizzando che questi avesse commesso delitti sia prima che dopo il semestre in valutazione, escludendo infine - sulla scorta di dati fattuali evinti dalla sentenza di merito - che i pur presenti problemi psichici acclarati, ma caratterizzati da alterne fasi di scompenso e remissione, abbiano potuto avere incidenza negativa sulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo; rilevato altresì che, a fronte di una congrua valutazione sulla gravità di tale condotta, ritenuta sicuro indice di mancata partecipazione all'opera di rieducazione limitatamente al semestre di pertinenza, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già adeguatamente vagliate e superate dal Tribunale; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 sett