Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3812/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3812/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial court failed to conduct a preliminary legal assessment of the facts and misqualified the offense, violating Article 29 of the Code of Criminal Procedure. However, the Court held that under the 2017 legislative reform, such appeals are only admissible for manifest errors where the qualification is clearly eccentric to the original charge, a standard not met here.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In appeals against plea-bargain sentencing, alleging erroneous legal qualification is admissible only for manifest error, requiring the qualification to be clearly eccentric to the original charge without room for opinion.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest error legal qualification plea bargain sentencing appeal inadmissibility cassation Art 448 c.p.p. 2-bis eccentricity of qualification motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
Art. 29 cod. proc. pen.
pen., emessa dal Tribunale di Milano, nei confronti di Othmane El Allaoui, nella parte in cui non vi sarebbe stato il preliminare vaglio sulla qualificazione giuridica del fatto e, più in generale, della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 29 cod.
Art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen.; considerato che il motivo è manifestamente infondato; ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso; ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
art. 29 cod. proc. pen
pen., emessa dal Tribunale di Milano, nei confronti di Othmane El Allaoui, nella parte in cui non vi sarebbe stato il preliminare vaglio sulla qualificazione giuridica del fatto e, più in generale, della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 29 cod.
art. 129 cod. proc. pen
l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, è meramente asserita, essendo in effetti argomentata sotto il profilo dell'esiguità della motivazione del Tribunale sul punto, facendosi poi riferimento alla verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed
Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari
281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ALLAOUI OTHMANE nato il 09/11/1994 avverso la sentenza del 09/03/2023 del TRIBUNALE di MILANO Ldato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Milano, nei confronti di Othmane El Allaoui, nella parte in cui non vi sarebbe stato il preliminare vaglio sulla qualificazione giuridica del fatto e, più in generale, della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 29 cod. proc. pen.; considerato che il motivo è manifestamente infondato; ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all'espressione della volonta dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); considerato che - pur ribadendosi che, in tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373) - deve altresì rilevarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023;

Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842, in cui, nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso;

Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619);ritenuto che, nel caso di specie, la denunciata erronea qualificazione giudica del fatto, vizio che consentirebbe a mente dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, è meramente asserita, essendo in effetti argomentata sotto il profilo dell'esiguità della motivazione del Tribunale sul punto, facendosi poi riferimento alla verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso; ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere