Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and illogical reasoning regarding probation revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giulio Brozzetti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments manifestly unfounded, citing a lack of specificity regarding the recidivism of five offenses in three years and the absence of a stated ex tunc revocation in the lower court's order. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian supervisory procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack specificity, or do not address the essential facts of the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROZZETTI GIULIO nato a TODI il 15/05/1967 avverso l'ordinanza del 03/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giulio Brozzetti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in parte perché rilevano una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in parte perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che non prendono posizione sulla circostanza evidenziata in ordinanza che si tratta della quinta volta in tre anni in cui il condannato è sorpreso alla guida di un veicolo senza patente, e che ciò ne dimostrerebbe la totale inaffidabilità che è invece necessaria per essere ammesso ad una misura alternativa (argomento che contiene, quindi, anche la implicita risposta alla tesi della memoria presentata dal ricorrente davanti al Tribunale di sorveglianza, secondo cui, per sanzionare la violazione, sarebbe stata sufficiente anche una revoca dell'autorizzazione ad uscire dal domicilio), ed in parte perché inconferenti con il provvedimento impugnato, che non riporta in alcuna parte della motivazione o del dispositivo l'affermazione che la misura viene revocata ex tunc;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr