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Ordinanza — n. 3648/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3648/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the petition was signed personally by the convicted individual rather than by a registered defense attorney. The applicant, Ben Mohamed Slim, argued for the review of the lower court's order, but the court found the signature requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure was not met. Consequently, the appeal was rejected without substantive examination, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility signature requirement defense attorney Art. 613 c.p.p. violation de plano dismissal special register registration allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a contestare licenza diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOHAMED SLIM nato il 11/01/1981 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA Glato avviso alle parti3 Udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritl:o Rilevato che Slim Ben Mohamed ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comrna 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202