Cassation court dismisses appeal against detention correspondence control order as manifestly unfounded per consolidated case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Graviano's appeal against the Perugia surveillance court order inadmissible, ruling the grounds manifestly unfounded. The detainee argued the order failed to sufficiently balance investigative needs with defense rights regarding his correspondence. The court rejected this, citing established precedent that a general reference to the communication's content, even without explicit analysis, suffices to justify the limitation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 137 c.p.p.; Art. 27 lett. c) c.p.p.: The court order limiting a detainee's correspondence is valid if it explicitly states the reasons for the denial by referencing the content of the communication, even if not analytically detailed, provided this ensures a correct balance between public interest and defense rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Graviano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui nel procedimento di controllo della corrispondenza del detenuto, è sufficiente il "richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione" (Sez. 1, Sentenza n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278), giurisprudenza con cui è coerente il provvedimento impugnato che esplicita le ragioni del diniego nel riferimento formulato dal detenuto, in contesto privo di attinenza con il resto del contenuto della lettera, ai periodi trascorsi in libertà con suggerimenti ai familiari su comportamenti da tenere;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitatíva, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr