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Ordinanza — n. 3646/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3646/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marcello Verdiani's appeal inadmissible de plano because it was not signed by a registered defense attorney. The appellant personally submitted the petition, violating the mandatory requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure that such documents must be signed by a qualified defender. Consequently, the court rejected the appeal without examining its merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal defense attorney signature special register requirement de plano dismissal Cassation procedure atto privo di sottoscrizione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA Glato avviso alle partig udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Marcello Verdiani ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della carte di cassazione";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202