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Ordinanza — n. 3644/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding firearm classification evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3644/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised lacked the required specificity under law. The appellant argued an alternative logical path regarding the firearm's energy output, but failed to address the lower court's findings on the weapon's registration and theft history. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must meet the requirement of specific grounds; a generic alternative logical path that does not confront the specific elements of fact found by the lower court renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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specificity of grounds inadmissible appeal firearm classification logical alternative path procedural costs Cassazione ordinanza evidence confrontation violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo
Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti
Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale
265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv.
Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, PG in proc. Conti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANO' STEFANO nato a REGGIO CALABRIA il 05/08/1965 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Stefano Germanò ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di ricorso (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, in quanto non prende posizione sugli elementi introdotti in giudizio da cui i giudici del merito hanno ritenuto provata la natura di arma comune da sparo in senso proprio della carabina detenuta dal ricorrente, ovvero la circostanza che essa fosse catalogata dal Banco nazionale delle armi e regolarmente denunciata dal suo precedente possessore, cui era stata rubata; il ricorso non prende posizione su tali argomenti e si limita a proporre un percorso logico alternativo, evidenziando la circostanza, peraltro introdotta in violazione del principio di autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071;

Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv. 273261), che la carabina sarebbe in grado di sprigionare una energia cinetica inferiore ai 7,5 joule, insufficiente a farla classificare come arma comune da sparo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 di