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Ordinanza — n. 3643/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as grounds were merely repetitive of adequately addressed second-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3643/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments raised were merely reproductions of those already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction for organizing a party with excessive noise, but the higher court found no merit in claims regarding co-conspirator liability, sentencing proportionality, or the non-punishment exception due to the number of attendees. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fixed fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 681 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already adequately examined and dismissed in the second-instance judgment, particularly when the lower court's reasoning on sentencing criteria was sufficient given the penalty did not significantly exceed the statutory range.

Parole chiave

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repetitive grounds inadmissibility noise disturbance penalty second instance review organizing party offense procedural economy principle contratto di frequentazione di un teatro esibizionismo imposta sugli spettacoli

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 681 cod. pen.
4 sul trattamento sanzionatorio, che, peraltro, è contenuto al di sotto della media edittale della forcella prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 681 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
3 sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 681 cod. pen
4 sul trattamento sanzionatorio, che, peraltro, è contenuto al di sotto della media edittale della forcella prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 681 cod.
art. 133 cod. pen
pen., e la giurisprudenza di legittimità ritiene che in tali casi non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
3 sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288
Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO LUCA nato a TERMINI IMERESE il 02/11/1988 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luca Caruso ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già proposte in sede di appello e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza di secondo grado (v. pag. 2 sulla irrilevanza che vi sia stato un concorso nella organizzazione dell'evento da parte di colei che festeggiava il compleanno per escludere la responsabilità del ricorrente quale amministratore unico della società proprietaria del locale; v. pag. 4 sul trattamento sanzionatorio, che, peraltro, è contenuto al di sotto della media edittale della forcella prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 681 cod. pen., e la giurisprudenza di legittimità ritiene che in tali casi non sia necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; v. pag. 3 sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., negata in ragione dell'elevato numero di persone convenute, dell'utilizzo di strumentazioni elettroacustiche e della non occasionalità della condotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile can la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem