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Ordinanza — n. 3642/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds were already rejected by lower court and lack new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3642/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the cited grounds were merely reproductions of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant failed to address the lower court's findings regarding his illegal income sources or his lack of permanent residence in Urbino. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of censure already disallowed by the court of first instance without presenting new arguments or evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds already disallowed procedural costs Cassa delle ammende violazione della legge sugli stranieri soggiorno illegale visti, asilo, immigrazione, ecc

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUELGHIT MOEMEN SAMY FARAG nato il 10/10/1998 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Samy Farag Abouelghit Moemen ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Ilaria Iannucci, insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso (che sono, in realtà, soltanto due: la mancata valutazione del giustificato motivo con riferimento all reato dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e la mancata valutazione della mancanza di residenza in Urbino con riferimento al reato dell'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, motivi duplicati in ricorso in quanto proposti separatamente prima come inosservanza norma penale e poi come vizio di motivazione) sono meramente riproduttivi di censure già disattese dal giudice di merito; con riferimento alla situazione di disagio economico, peraltro autocertificata atteso che la prova della esistenza della stessa consisterebbe nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, il ricorso non prende posizione sulla osservazione contenuta in sentenza, secondo cui il ricorrente vivrebbe di attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti (pag. 4 della sentenza), che gli consentirebbero quindi di disporre di denaro, mentre con riferimento alla mancanza di residenza anagrafica in Urbino, luogo in cui nel foglio di via era stato intimato di rientrare, il ricorso non prende posizione sull'argomento speso in sentenza (sempre pag.

4) sulla circostanza che il radicamento del ricorrente con Urbino era comprovato dall'essere il luogo in cui aveva ottenuto il permesso di soggiorno scaduto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 di