Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding prison conditions and visitation issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Aniello Di Biase inadmissible due to a lack of specific grounds required for cassation. The appellant challenged an order regarding prison conditions and visitation rights but failed to address specific arguments in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for appeal lack the required specificity, as the court must explicitly address the arguments presented in the challenged decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE ANIELLO nato a VILLARICCA il 11/09/1987 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Aniello Di Biase ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che, con riferimento alla questione della richiesta di integrazione istruttoria, non prendono posizione sulle osservazioni contenute nella ordinanza impugnata sulla impossibilità che, al di là del refuso contenuto nella nota della Casa circondariale, sia stato esaminato un periodo diverso da quello di detenzione del ricorrente, e, con riferimento alla questione della diversa valutazione di istanza di altro detenuto, la cui detenzione presso il carcere di Ancona Montacuto è coincisa, peraltro, solo parzialmente con quella del ricorrente, non prendono posizione sugli argomenti che ha usato l'ordinanza impugnata per sostenere che le condizioni esistenti nel carcere di Ancona Montacuto nel primo periodo in cui vi era detenuto il ricorrente (che poi vi è tornato nel 2021, ma in una situazione in cui la disponibilità di spazio pro capite era superiore ai 4 mq), quali la possibilità di fruire del campo sportivo, non permettano di ravvisare l'esistenza della violazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr