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Ordinanza — n. 3639/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of internal contradiction and incomplete statutory assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3639/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court contradicted itself by rejecting conditional suspension based on crime severity while imposing the minimum penalty, and failed to evaluate all statutory circumstances. The court rejected these claims, ruling that internal contradiction requires a flaw within the decision itself and that the appellate court was not obligated to examine every element of Article 133 of the Penal Code when assessing the prevailing factors against suspension.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The cassation appeal alleging internal contradiction is inadmissible if the second-instance court merely evaluates the prevailing factors against suspension without being required to examine all statutory elements, and the contradiction must exist within the decision itself.

Parole chiave

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conditional suspension denial internal contradiction requirement appellate jurisdiction limits Article 133 Penal Code cassation inadmissibility sospensione condizionale della pena attenuazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
pen., ma, il motivo è manifestamente infondato, in quanto, "in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pen., ma, il motivo è manifestamente infondato, in quanto, "in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta
Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache
pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (...)" (Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APONTE GERARDO nato a NOCERA INFERIORE il 06/04/1995 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gerardo D'Aponte ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria (intitolata motivi aggiunti, ma consistente, in realtà, in una memoria) con cui il difensore del ricorrente, avv. Enrico Bisogno, insiste per l'accoglirnento del ricorso;

Rilevato che il ricorso deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta il motivo di appello sul diniego di sospensione condizionale per la gravità del fatto, per cui però è stato inflitto il minimo della pena, ma il motivo è manifestamente infondato in quanto il vizio di contraddittorietà può essere soltanto interno alla decisione (Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034), e nel caso in esame nella pronuncia di appello vi è solo il giudizio sulla gravità del fatto che impedisce la concessione della pena sospesa, atteso che la pena è stata inflitta nel minimo nella pronuncia di primo grado e su tale valutazione la Corte di appello non poteva tornare per i limiti della cognizione del giudizio di secondo grado in caso di appello del solo imputato; il ricorso deduce anche che nel respingere il motivo sul diniego di sospensione condizionale la sentenza di appello si sarebbe limitata a prendere in considerazione soltanto l'elemento della gravità del fatto senza valutare altre circostanze dell'art.133 cod. pen., ma, il motivo è manifestamente infondato, in quanto, "in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (...)" (Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic