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Ordinanza — n. 3637/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual assessments rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3637/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments failed to identify a specific violation of law. The appellant challenged the Tribunal's factual evaluations regarding the existence of a criminal gang and the detainee's ability to maintain connections, which the Court deemed inappropriate for a review limited to legal errors. Consequently, the appeal was rejected as it improperly entered the merits of the case, for which no legal remedy exists.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis della legge n. 354 del 1975; In appeals against differentiated detention regime orders, only violations of law are admissible, excluding challenges to the factual accuracy of judicial assessments or the omission of defense arguments when sufficient evidence supports the decision.

Parole chiave

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differentiated detention regime cassation appeal inadmissibility violation of law requirement factual assessment review criminal organization connections condizioni della detenzione preventiva controllo periodico della detenzione proporzionalità della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis della legge n. 354 del 1975

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 20986 del 23/06/2020, Farao
Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUMBO RICCARDO nato a SIDERNO il 25/11/1962 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Riccardo Rumbo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui i difensori del ricorrente, avv. Giuseppe Belcastro e Giuseppe Calderazzo, insistono per raccoglimento del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non individua una violazione di legge in cui è incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla correttezza delle valutazioni della motivazione rispetto alle risultanze della indagine complessiva del Tribunale, in particolare sulla esistenza o meno della cosca di riferimento e sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (su cui le deduzioni del ricorso non sono conferenti con il tema da provare, perché il giudizio sulla capacità del detenuto di mantenere i collegamenti è una prognosi - Sez. 1, Sentenza n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221 - e non deve necessariamente passare attraverso la prova che il detenuto abbia in passato veicolato ordini o direttive al clan, che dimostrerebbe soltanto il fallimento del regime detentivo differenziato); né è spenclibile come argomento di ricorso che non siano stato tenute in conto le allegazioni difensive, atteso che «in tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805); né la memoria depositata in corso di giudizio introduce ulteriori elementi idonei ad evidenziare l'esistenza della violazione di legge che sarebbe necessaria a reggere il ricorso; in definitiva, il ricorso, lungi dal restare nei limiti della censura della motivazione apparente, entra nel merito delle valutazioni formulate dal Tribunale, su cui, però, non è prevista tutela giurisdizionale in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiaraito inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuati e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19