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Ordinanza — n. 3635/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluations rather than legal violations in differentiated detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3635/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating the persistence of his criminal group leadership and his current capacity to maintain links with organized crime. The Court ruled that such appeals in differentiated detention regimes are limited to legal violations, not the re-evaluation of factual assessments regarding the defendant's role or social danger.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; In differentiated detention proceedings, appeals in the interest of law are restricted to violations of law and cannot challenge the factual correctness of the court's evaluation of the defendant's role or social danger.

Parole chiave

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differentiated detention cassation appeal legal violation social danger mafia association procedural inadmissibility factual evaluation diritto di ricorso delle associazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis Ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4059 del 12/01/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANDITTO GENNARO nato a SAN SEVERO il 15/05/1974 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gennaro Giovanditto ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non individua una violazione di legge in cui è incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla correttezza delle valutazioni della motivazione rispetto alle risultanze della indagine complessiva del Tribunale sulla persistente esistenza del gruppo criminale di cui questi era esponente apicale (la cui esistenza attuale il ricorso mette in discussione, ma sul punto va ricordato quanto già scrisse questa Corte nella pronuncia Sez. 1, n. 4059 del 12/01/2022, Giovanditto, n. m., secondo cui "nelle ipotesi in cui la storia associativa del detenuto sia consolidata e notevolmente risalente nel tempo, come nel caso di Giovanditto, eventuali modifiche degli assetti organizzativi e degli organismi di vertice dell'associazione di tipo mafioso in cui gravita l'istante non assumono un rilievo favorevole nei suoi confronti, non incidendo sul suo ruolo consortile e non consentendo di ritenere modificato favor rei il giudizio di pericolosità sociale sotteso all'originaria applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41- bis Ord. pen."), sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (il Tribunale ha valorizzato, a tal fine, i legami parentali e la presenza di affiliati in libertà) e sulla rilevanza, per la decisione, del numero limitato di colloqui con i familiari che il detenuto ha inteso sostenere e della scelta della dissociazione, che sarebbe dimostrata da una lettera inviata dal detenuto alla D.N.A.A. ed alla D.D.A. di Bari (pag. 6 del ricorso), non accompagnata, però, da un percorso di collaborazione; in definitiva, il ricorso, lungi dal restare nei limiti della censura della motivazione apparente, entra nel merito delle valutazioni formulate dal Tribunale, su cui, però, non è prevista tutela giurisdizionale in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il