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Ordinanza — n. 3634/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging factual assessment of criminal group ties in detention regime extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3634/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments focused on the factual correctness of the trial judge's assessment regarding the defendant's ties to a criminal organization. The appellant argued that the judge erred in refusing an evidentiary request and in evaluating the confession's relevance, but the court held these are matters of fact reviewable only in the first instance. Consequently, the appeal was rejected since the cassation system for detention regime extensions permits review solely for legal violations, not for re-evaluating the evidence or factual conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In proceedings for the extension of the differentiated detention regime, a cassation appeal is admissible only for violations of law, not for challenging the factual assessment of the judge regarding the existence of criminal group ties or the relevance of the confession.

Parole chiave

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detention regime extension cassation admissibility factual assessment review criminal organization ties confession relevance legality violation standard evidentiary request refusal mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508
Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508), sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, e sulla rilevanza, a tali fini, della scelta confessoria (pag.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARIANNI ALDO nato a LAMEZIA TERME il 01/01/1965 avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Aldo Notarianni ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non individua una violazione di legge in cui è incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla correttezza della motivazione rispetto alle risultanze della indagine complessiva del Tribunale sulla persistente esistenza del gruppo criminale di cui questi era esponente apicale (la istanza di acquisizione istruttoria proposta dalla difesa del condannato e respinta dal giudice del merito aveva ad oggetto la persistente esistenza del gruppo criminale, pag. 8 del ricorso, ma su tale punto la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario uno standard probatorio con cui è coerente la decisione del giudice del merito che ha ritenuto superflua l'acquisizione documentale; cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508), sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, e sulla rilevanza, a tali fini, della scelta confessoria (pag. 9 del ricorso), il cui apprezzamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic