Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding interrogation omissions and mental capacity arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by failing to consider specific interrogation omissions and the defendant's mental capacity, but the court found these arguments lacked the required specificity to challenge the judgment's logic. Consequently, the appeal was rejected because the first ground did not meet legal standards for specific grounds of appeal, and the second ground was insufficient to disarticulate the court's reasoning on the defendant's condition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds lack specificity regarding the factual scenario or fail to demonstrate how the alleged error impacts the logical structure of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONICA IGNAZIO ANTONIO nato a PIAZZA ARMERINA il 12/06/1962 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ignazio Antonio La Monica ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il primo argomento dedotto nell'unico motivo di ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non spiega in che modo, e limitatamente a quale fattispecie di reato, il travisamento per omissione delle dichiarazioni rese dall'imputato in interrogatorio potrebbe incidere sul percorso logico del provvedimento impugnato, mentre il secondo argomento speso in ricorso è inidoneo a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata che spiega il mancato rilievo attribuito alla condizione psichica dell'imputato anche con la mancanza di documentazione che attesti la incapacità di intendere e di volere dell'imputato, parte della motivazione non attaccata nel ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre