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Ordinanza — n. 3632/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to address the judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole argument raised lacked the required specificity of grounds for a legitimacy proceeding. The appellant attempted to challenge a single sentence regarding habitual drug trafficking without addressing the broader logical path of the lower court's decision on the timeline of crimes. Consequently, the court ruled that attacking an isolated phrase does not undermine the substantive reasoning of the merit judge, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds are not specific and do not logically confront the reasoning of the contested decision, as isolated attacks on phrases fail to disarticulate the judge's motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds logical confrontation of reasoning habitual drug trafficking procedural costs award recidiva nell'infrazione traffico aggravato di stupefacenti scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORIELLO MASSIMO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 14/05/1988 avverso l'ordinanza del 15/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimo Maioriello ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, che fa conseguire il rigetto dell'istanza di continuazione anche all'ampia forcella temporale dei reati, che impedisce di ritenere che al momento di commissione del primo reato i successivi potessero essere stati programmato "almeno nelle loro linee essenziali" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) ed alla lunga protrazione delle condotte di cessione di stupefacente, indicative, a giudizio del giudice del merito, di una propensione a delinquere ed abitualità nello spaccio, contro cui il ricorso non spende argomenti, limitandosi ad attaccare una frase dell'ordinanza impugnata, la cui eventuale caduta non è idonea disarticolare la motivazione del provvedimento del giudice del merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem