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Ordinanza — n. 3631/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding firearm and money laundering convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3631/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Immernano inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's reasoning on the exhaustion of the firearm offense and the nature of the money laundering conviction, but failed to provide a logical comparison with the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 4 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: A cassation appeal must contain specific grounds that logically confront the contested decision; an appeal lacking this specificity is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds logical confrontation requirement firearm offense exhaustion money laundering conviction porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 4 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMERNANO SALVATORE nato a MUSSOMELI il 01/12/1950 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Salvatore Immernano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato né con riferimento alle condanne per il reato di porto d'arma né con rifermento alle condanne per il reato di ricettazione, in quanto non prova a spiegare perché sia sbagliata la ricostruzione in diritto del giudice dell'esecuzione sull'esaurimento del reato di porto d'arma con la fine del porto in luogo pubblico della stessa e la commissione di un nuovo reato in occasione del successivo porto in luogo pubblico avvenuto otto giorni dopo, e la ricostruzione in fatto dello stesso giudice sulla circostanza che la condanna per ricettazione del Tribunale di Pavia del 27 settembre 2017 non riguardasse armi, ma automobili;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr