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Ordinanza — n. 3629/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as excessive penalty is not a valid ground under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits of the excessive penalty claim. The appellant challenged a plea-bargain sentence solely on the ground that the penalty was excessive, whereas the law restricts appeals to specific issues like legal qualification or procedural defects. The court ruled that excessive penalty is not among the permissible grounds for cassation against a plea-bargain judgment, resulting in the dismissal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: In appeals against plea-bargain judgments, only specific grounds such as legal qualification or procedural defects are admissible; excessive penalty is not a valid ground for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility excessive penalty ground plea bargain judgment Art. 448 c.p.p. de plano dismissal proporzionalità della pena esigibilità ragionevole adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA GIORGIO nato a ROMA il 27/01/1972 avverso la sentenza del 08/09/2023 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI Glato avviso alle parti; (13 udita la relazione svo ta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giorgio Mazzola ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta l'eccessività della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre