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Ordinanza — n. 3628/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to logical inconsistency and procedural bar on re-litigating rejected requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3628/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the revocation of a suspended sentence based on a 2013 judgment, while the lower court had revoked a 2021 sentence; this logical mismatch rendered the first ground invalid. Furthermore, the second ground was rejected because it contradicted established precedent prohibiting the re-submission of previously rejected requests and failing to meet the criteria for a unified intent in the execution phase.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds lack logical coherence with the contested decision or if they violate the principle of ne bis in idem regarding previously rejected requests, and if the facts fail to demonstrate a unified intent through concrete indicators like temporal proximity and homogeneity.

Parole chiave

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inadmissible appeal logical incoherence procedural bar unified intent suspended sentence revocation revoca della sospensione condizionale continuazione dell'esecuzione ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018, Avignone
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE DONATIS ROBERTO nato a ALZANO LOMBARDO il 26/03/1993 avverso l'ordinanza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Roberto De Donatis ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria fatta pervenire il giorno stesso della camera di consiglio alle ore 9.48 dal difensore del ricorrente, avv. Nicola Stocchiero, che insiste negli argomenti proposti nel ricorso;

Ritenuto che i motivi dedotti sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo ha uno sviluppo logico inconferente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che questa revoca la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con la sentenza della Corte di appello di Brescia del 22 marzo 2021, mentre il motivo di ricorso argomenta sulla illegittimità di una revoca della pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Bergamo del 14 maggio 2013, ed il secondo motivo è nella prima parte in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui nel sistema processuale non è consentito riproporre al giudice della esecuzione una istanza che sia stata già respinta (Sez.

U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650) e nella seconda parte in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto. che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, e che nell'ordinanza impugnata si evidenzia, inoltre, anche l'eterogeneità in concreto, al di là del titolo di reato, e l'estemporaneità, delle condotte costituenti reati commesse dal condannato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i