Cassation appeal dismissed as inadmissible regarding judicial discretion in ordering expert testimony under Art. 507 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by refusing to order new hearings for both public prosecutor and private experts under Article 507 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, citing established precedent that the power to order such evidence belongs exclusively to the trial judge, not the parties, and that the refusal cannot be challenged on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 507 c.p.p.; The power to order expert testimony under Article 507 of the Code of Criminal Procedure is an exclusive attribute of the trial judge, not the parties, and the refusal to grant such requests is not subject to review in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI GIULIO RAMON nato a SIENA il 02/08/1993 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giulio Ramon Alberti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ritiene che la prova disposta ex art. 507 cod. proc. pen. rientri nelle attribuzioni del giudice, e non delle parti, che possono sollecitarne l'utilizzo al giudice del merito (come ha fatto il ricorrente, sia chiedendo nuova audizione della consulente tecnica del pubblico ministero, primo motivo, sia chiedendo nuova audizione dei propri consulenti di parte, secondo motivo) senza che, però, il mancato accoglimento dell'istanza possa essere sindacato in sede di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270;
Sez. 2, Sentenza n. 9763 del 06/02/2013, PG in proc. Muraca, Rv. 254974); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2