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Ordinanza — n. 3626/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for manifestly unfounded reasons regarding implicit sentencing leniency evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3626/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant argued that the first-instance judge implicitly evaluated the exclusion of particular leniency under Article 131-bis of the Penal Code, while contesting the sentence's severity based on Article 133 criteria. The court ruled that such implicit evaluations are permissible in the merits judgment but arguments regarding sentencing criteria must be developed in fact within the appeal, not in the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 34 D.Lgs. 274/2000: The court may implicitly evaluate the exclusion of particular leniency through the argumentation on objective gravity and culpability in the first-instance judgment; however, arguments contesting the application of sentencing criteria under Article 133 c.p. must be developed in fact within the appeal proceedings and are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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implicit leniency evaluation cassation inadmissibility sentencing criteria argument Article 131-bis Penal Code Article 133 Penal Code riesame dell'entità pena proporzionalità della pena censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 34 D.Lgs. 274/2000
266589 - 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione "magari in guisa implicita"), giurisprudenza riproponibile anche per la causa di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs.
Art. 133 c.p.
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 27595 del 11/05/2022
Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016
283420; conforme Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KULLI RROK nato il 01/10/1986 avverso la sentenza del 01/07/2022 del GIUDICE DI PACE di ALBAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Kulli Rrok ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che l'appello, convertito in ricorso per cassazione, contenga motivi manifestamente infondati, in quanto, in ordine al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in ordine all'istituto dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione sulla esclusione della particolare tenuità del fatto possa risultare "anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice del merito, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato" (Sez. 4, Sentenza n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; conforme Sez. 3, Sentenza n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01; ma in questo senso già, in un passaggio della motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01, secondo cui la valutazione sulla particolare tenuità può avvenire in motivazione "magari in guisa implicita"), giurisprudenza riproponibile anche per la causa di improcedibilità dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per analogia di contenuto dei due istituti, e nel caso in esame l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale induce a ritenere che il giudice abbia implicitamente valutato in senso negativo la possibilità di applic:are il beneficio invocato, mentre, quanto al secondo motivo, la contestazione sul trattamento sanzionatorio è sviluppata in fatto, mediante l'indicazione dei criteri di valutazione dell'art. 133 cod. pen. che sarebbero più favorevoli in concreto all'imputato, quindi mediante un argomento idoneo ad essere valutato nel giudizio di appello, ma non in sede di legittimità perché non contiene l'indicazione di un vizio della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 d