Cassation appeal dismissed as arguments were merely repetitive of already rejected merits court criticisms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere reproduction of criticisms already adequately examined and rejected by the merits court. The appellant argued that the lower court's reasoning was ambiguous and lacked logical consequence regarding correspondence content, but the court found this argument insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fixed fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The court holds that a cassation appeal is inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Graviano Giuseppe ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo proposto in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, e che, con il riferimento alle frasi ambigue e prive di consequenzialità logica ed alla dubbia finalità della corrispondenza trattenuta, la motivazione del provvedimento impugnato sia rispettosa delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023