Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3624/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as arguments were repetitive and failed to show legal violations regarding prison security measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3624/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Basco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments were merely repetitive of previously rejected criticisms and failed to identify any legal violations or logical flaws in the lower court's decision. Consequently, the removal of personal items from the detainee's cell was upheld as a necessary measure for internal security under the relevant penal order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14-quater, comma 4, ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: Appeals are inadmissible when arguments are repetitive of already examined and rejected grounds, or when they fail to demonstrate a violation of law or illogicality in the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetitive arguments prison security measures penal order provisions detainee rights limitations atto sessuale con un detenuto diritto di non autoincriminarsi diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14-quater, comma 4, ord. pen.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCO ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 17/08/1969 avverso l'ordinanza del 22/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Basco ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo proposto in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e che, con riferimento al contenuto delle limitazioni, il ricorso non individua violazioni di legge o illogicità della motivazione, perché l'eliminazione dall'allestimento della camera del detenuto di specchio, armadio con ante, fornelletto e suppellettili consegue sul piano logico alla possibilità che questi ne possa fare uso per aggressioni in danno del personale di polizia penitenziaria o di altri detenuti, ed è, pertanto, colleciato alle esigenze di sicurezza interna di cui all'art. 14-quater, comma 4, ord. pen., senza che abbia un rilievo sul piano logico che la precedente aggressione che ha originato il provvedimento sia avvenul:a a mani nude, né rileva l'asserito contrasto con diversa ordinanza di quattro anni prima dello stesso Tribunale, di cui viene riportato in ricorso soltanto uno stralcio, atteso che la contraddittorietà rilevante è solo quella interna al provvedimento impugnato (Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034);

Preso atto della trasmissione da parte del carcere di una lettera manoscritta proveniente dal detenuto ed indirizzata a varie autorità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dice