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Ordinanza — n. 3621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal violation or illogical reasoning in the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Dritan Prenjasi inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and illogical reasoning regarding the assessment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these claims unsupported by the text of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because the alleged defects in the judgment's motivation did not emerge from the written record.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law or illogical reasoning does not appear from the text of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility violation of law requirement illogical reasoning standard Article 131-bis penal code procedural costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
art. 131- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENJASI DRITAN nato il 13/08/1988 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dritan Prenjasi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nell'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto rilevante una asserita violazione di legge ed illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto alla valutazione di cui all'art. 131- bis cod. pen. non è estraneo il riferimento a pendenze processuali (Sez. 6, Sentenza n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023.