Cassation appeal dismissed for lack of specificity; general arguments rejected as not tailored to the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of appeal. The appellant submitted general arguments devoid of references to the concrete facts or specific reasoning of the lower court's judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and tailored to the contested decision; general arguments applicable to any case are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENTI GIUSEPPE nato a PALERMO il 04/06/1973 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giuseppe Fiorenti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 201.7, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, perché contiene affermazioni generali, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alle motivazioni della sentenza impugnata, idonee in astratto ad essere riutilizzate come argomenti di ricorso contro qualsiasi altro pronunciamento nei confronti di qualsiasi altro imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202