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Ordinanza — n. 3619/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate sentencing agreement due to inadmissible grounds regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3619/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged the sentencing agreement on grounds not permitted by law. The appellant argued an error in the calculation of generic mitigating circumstances, claiming the reduction exceeded legal limits. The court ruled that such substantive errors regarding the agreement's content are inadmissible, reserving cassation review only for specific procedural defects or omitted consent issues.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding sentencing agreements, cassation is admissible only for defects in the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, while grounds concerning waived reasons, non-assessment of statutory conditions for acquittal, or sentencing determination errors are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal generic mitigating circumstances cassation inadmissibility appellate procedure limits penal reduction calculation motivi di cassazione modificazione delle conclusioni revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
276102), e nel caso in esame il ricorso sostiene che il concordato proposto dalle parti e ratificato dal giudice di appello conteneva un errore con riferimento alla diminuzione operata per le attenuanti generiche che sarebbe stata calcolata in misura difforme dalla disciplina legale di cui all'art. 62bis cod.
Art. 65 c.p.
62-bis e dell'art. 65, comma 1, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 62bis cod. pen
276102), e nel caso in esame il ricorso sostiene che il concordato proposto dalle parti e ratificato dal giudice di appello conteneva un errore con riferimento alla diminuzione operata per le attenuanti generiche che sarebbe stata calcolata in misura difforme dalla disciplina legale di cui all'art. 62bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVU DANIEL NICOLAE nato il 21/08/1992 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti; o dita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diriti:o Rilevato che Daniel Nicolae Savu ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso sostiene che il concordato proposto dalle parti e ratificato dal giudice di appello conteneva un errore con riferimento alla diminuzione operata per le attenuanti generiche che sarebbe stata calcolata in misura difforme dalla disciplina legale di cui all'art. 62bis cod. pen., errore che, in realtà, non si rinviene in atti, in quanto la pena base di 7 anni di reclusione è stata diminuita per la concessione delle attenuanti generiche a 6 anni e 5 mesi di reclusione, il che è conforme allo schema legale del combinato disposto dell'art. 62-bis e dell'art. 65, comma 1, n. 3, cod. pen., che prevede la riduzione della pena in misura non eccedente un terzo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic